Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di imposta comunale sugli immobili).

      1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, la seguente lettera:

          «i-bis) le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le tre annualità

 

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successive alla nascita di ciascun figlio o all'adozione di ciascun minore».

      2. Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, è inserito il seguente: «La detrazione è aumentata di 100 euro per ciascun figlio a carico del soggetto passivo dell'imposta».